STATUTO – REGOLAMENTO

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FERMO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – AMBITO TERITORIALE

1- E’ costituita, con sede legale in Fermo, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE di FERMO” con sigla “CAI – Sezione di Fermo”, fondata nel 1928 e ricostituita nel 1967, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Marche. L’Associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 1

2- La zona di attività del Club Alpino Italiano – Sezione di Fermo si estende a tutto il territorio della Provincia di Fermo, ad eccezione del territorio del comune di Amandola ove è presente altra Sezione del C.A.I.

3- Il CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FERMO è una Sezione del

CLUB ALPINO ITALIANO ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

I Soci della Sezione C.A.I. Fermo sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.

TITOLO II FINALITÀ
4 – Il Club Alpino Italiano – Sezione di Fermo ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale.

1 Articolo modificato all’Assemblea dei Soci del 20/02/2010, modifica confermata all’Assemblea dei Soci del 19/02/2011. L’art.

1, nella sua originaria formulazione così prevedeva: “ Il CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FERMO (C.A.I. FERMO)

fondato nel 1928 e ricostituito nel 1967 ha durata illimitata ed ha sede sociale e legale in Fermo”.

Favorisce, in particolare, la qualificazione tecnica e la formazione etico- culturale dei soci ed in special modo dei suoi istruttori sia mediante l’organizzazione di corsi che di incontri culturali.

Collabora con le scuole di ogni ordine e grado come qualificato supporto di integrazione dei programmi scolastici.

Collabora con le Istituzioni ad organizzare iniziative atte ad educare, in particolare i giovani, alla solidarietà, al rispetto reciproco, all’amicizia e alla tutela dell’ambiente.

Si impegna, per quanto possibile, a svolgere attività per i diversamente abili che abbia come obiettivo: aumentare l’autostima ed ottenere una maggiore considerazione delle proprie capacità fisiche, favorire la socializzazione.

Promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali: Periodico sezionale, guide, monografie, e quant’altro elaborato dai soci, inerente la conoscenza dell’ambiente montano.

Collabora con la Locale Stazione del Soccorso Alpino per il recupero degli infortunati e per la prevenzione degli infortuni in montagna.

5- Il C.A.I. – Sezione di Fermo non ha scopi di lucro, è apolitico e aconfessionale anche conformemente a quanto stabilito dalle leggi del 26/01/1963, n. 91 e del 24/12/1985 n. 776.

TITOLO III SOCI – AGGREGATI
6- Sono previste, ai sensi dell’art. II.II.1 e II.II.2 del Regolamento Generale del C.A.I., le seguenti categorie di soci:

– ordinari;

– familiari;

– giovani.

7- Chiunque intenda divenire socio della Sezione deve presentare domanda, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio ordinario presentatore, iscritto da non meno di un anno. Per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi ha la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con giudizio insindacabile.

8- L’aspirante socio, al momento della richiesta di adesione, è tenuto al pagamento della quota di ammissione e della quota associativa annuale prevista per la categoria di cui chiede di fare parte.

L’adesione è rinnovata ogni anno con il pagamento della quota associativa annuale.

9- La quota di ammissione da diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo sociale ed a una copia del Regolamento Generale del C.A.I. e dell’ordinamento sezionale.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo di ogni anno.

10- I diritti e i doveri del Socio sono quelli stabiliti dall’art. II.4 dello Statuto e dall’ art. II.IV del Regolamento Generale del C.A.I.

11- Il Socio è libero di trasferirsi ad altra Sezione del Club Alpino Italiano, giusto disposto dell’art. II.II.2 comma 7 del Regolamento Generale. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione della Sezione, presso la quale il socio intende iscriversi.

12- La qualità di socio si perde per morte del socio, per dimissioni ex art.

II.V.1 comma 1 del Regolamento Generale del C.A.I., per morosità o per provvedimento disciplinare.

Il socio è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo se non rinnova l’adesione entro il 31 marzo di ogni anno sociale.

Il socio moroso perde tutti i diritti spettanti, avendo comunque la possibilità di rinnovare l’adesione fino al 31 ottobre.

13- I soci ordinari, familiari e giovani di altre Sezioni del Club Alpino Italiano possono, previa domanda al Consiglio Direttivo, liberamente aggregarsi al Club Alpino Italiano – Sezione di Fermo.

TITOLO IV ORGANI DELLA SEZIONE
14- Sono Organi della Sezione:

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente della Sezione;

4) il Collegio dei Revisori dei Conti;

5) il Collegio dei Probiviri.

15- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito salvo rimborso delle sole spese di missione.

Alle cariche possono essere candidati i soci maggiorenni, ordinari e familiari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano

– Sezione di Fermo.

CAPO I ASSEMBLEA
16- L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti. Essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Elegge inoltre gli eventuali Delegati all’Assemblea nazionale e regionale ai sensi degli artt. III.I.1.2 del Regolamento Generale e VII.1.4 dello Statuto.

Inoltre:

1) adotta lo Statuto – Regolamento della Sezione ed ogni sua eventuale modifica;

2) adotta i programmi annuali, pluriennali della Sezione;

3) approva la relazione annuale del Presidente ed i bilanci di esercizio;

4) delibera le quote associative annuali in misura, in ogni caso, non inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea dei Delegati;

5) delibera l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;

6) delibera lo scioglimento della Sezione, stabilendo le modalità e nominando uno o più liquidatori;

7) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata, mediante mozione scritta da almeno 10 (dieci) soci.

17- L’Assemblea ordinaria si svolge entro il 31 (trentauno) marzo di ogni anno. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qual volta il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, quando lo richieda il collegio dei Revisori dei Conti ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un decimo (1/10) dei soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale e spedito a tutti i soci maggiorenni. Nell’avviso debbono essere indicati l’Ordine del Giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

18- Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea, ordinaria e straordinaria, tutti soci in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci minorenni non hanno diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri. Il socio non può portare più di una delega. E’ escluso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea è validamente costituita se presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione mentre, in seconda convocazione, anche ad un’ora di distanza della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. L’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente alla carica.

19- L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Il Segretario redige il verbale della riunione.

20- Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti di persona o con delega.

Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti.

Per le modifiche dello Statuto – Regolamento, l’Assemblea è validamente costituita se è presente, anche per delega, un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto; le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei votanti presenti, di persona o per delega. Dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

La deliberazione dello scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti (3/4) di tutti i soci aventi diritto al voto.

21- Le modifiche statutarie hanno efficacia solo dopo l’approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO
22- Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione ed è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione e dei relativi risultati. Esso si compone di sette (7) membri eletti dall’Assemblea dei Soci, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili2.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Nomina altresì il Tesoriere, uno o più segretari anche al di fuori dei suoi componenti, purché siano soci maggiorenni della Sezione.

23- Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti funzioni:

1) pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

2) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci;

3) redige e riordina le modifiche dell’ordinamento della Sezione;

4) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

5) delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;

6) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

7) delibera la costituzione o partecipazione a Scuole Sezionali o Intersezionali;

8) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano, designa ed elegge i componenti delle commissioni o gruppi per lo svolgimento di determinate attività sociali;

9) delibera la costituzione di nuove Sottosezioni;

10) propone all’Assemblea dei Soci i programmi di attività annuale e pluriennale della Sezione;

11) valuta, sentito il parere del collegio dei Revisori dei Conti, i bilanci delle Sottosezioni da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

2 Comma modificato all’Assemblea dei Soci del 20/02/2010, modifica confermata all’Assemblea dei Soci del 19/02/2011.

L’ originaria formulazione dell’art. 22, comma I, così prevedeva “Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione ed è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione e dei relativi risultati. Esso si compone di nove (9) membri eletti dall’Assemblea dei Soci, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili”

24- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, dietro convocazione scritta da recapitarsi almeno dieci (10) giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire senza formalità. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; nelle votazioni a parità di voti prevale quello del Presidente.

25- Il Consigliere che senza giustificati motivi sia assente a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Il Consigliere decaduto, per assenza ingiustificata o per dimissioni, è sostituito da altro Consigliere eletto alla prima Assemblea dei Soci successiva alla decadenza. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l’anzianità del sostituito.

CAPO III PRESIDENTE DELLA SEZIONE
26- Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione, può delegare i propri poteri ed ha la firma sociale.

Il Presidente assolve alle seguenti funzioni:

1) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

2) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

3) presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale e i bilanci di esercizio della Sezione.

Il Presidente in caso di urgenza può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo nella sua prima riunione successiva.

Il candidato alla carica di Presidente deve essere regolarmente iscritto alla sezione da almeno due anni sociali completi.

27- Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per altri tre. Successivamente può essere nuovamente eletto dopo almeno un anno dalla scadenza del secondo mandato.

28- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV TESORIERE E SEGRETARIO
29- Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite, ha la custodia dei fondi della Sezione, cura le scritture contabili.

30- Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge funzioni amministrative e contabili di supporto agli organi della Sezione

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

31- Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione si compone di 3 (tre) membri.

I revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Presidente è eletto tra i suoi componenti.

32- Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione e delle Sottosezioni. Esamina i bilanci di esercizio e riferisce all’Assemblea dei Soci.

Il collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione, può far inserire a verbale le proprie osservazioni.

Il collegio ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo informazioni sull’andamento delle operazioni economiche e finanziarie della Sezione e i suoi membri possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della contabilità sezionale.

CAPO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

33- Il Collegio dei Probiviri della Sezione è composto da 3 (tre) membri ed elegge il Presidente tra i suoi componenti.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono essere candidati alla carica e sono eleggibili soltanto i Soci che siano regolarmente iscritti alla Sezione da almeno dieci anni ininterrottamente. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Collegio il quale svolge le funzioni di conciliazione facoltativa sulle controversie tra soci e tra soci ed organi della Sezione.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione il Collegio dei Probiviri trasmette gli atti relativi al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competenti per territorio per i provvedimenti conseguenti.

TITOLO V

PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

34- Il Patrimonio sociale della Sezione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà così come risultanti dai bilanci di esercizio.

35- Le entrate della Sezione sono costituite:

1) dalle quote di ammissione alla Sezione;

2) dalle quote associative annuali, detratti gli importi gli importi da corrispondere alla Sede Centrale;

3) da qualsiasi altra somma che venga erogata da soggetti pubblici o privati a favore della Sezione per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

36- I fondi liquidi della Sezione debbono essere depositati presso istituti bancari o conto postale, salvo trattenere in cassa quanto necessario per la gestione corrente.

I movimenti postali e bancari possono essere effettuati con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere.

37- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentauno) dicembre di ogni anno.

I bilanci di esercizio sono redatti conformemente a quanto disposto dagli organismi centrali e regionali.

38- I Soci della Sezione non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve effettuarsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; l’intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I.. E’ escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

TITOLO VI GRUPPI DI LAVORO
39- La Sezione può costituire nel proprio seno gruppi organizzati di Soci che intendono sviluppare in particolare una o più attività istituzionali.

La costituzione di Gruppi sezionali è deliberata, su richiesta di almeno 10 (dieci) soci maggiorenni, dal Consiglio Direttivo che nomina il responsabile sentito il parere dei componenti del gruppo.

E’ favorita la costituzione tra i Soci dei seguenti Gruppi:

1) Escursionismo;

2) Alpinismo giovanile;

3) Sci alpinismo;

4) Sci di fondo escursionistico;

5) Alpinismo;

6) Mountain bike;

7) Tutela ambiente montano;

8) Speleologia – speleologia urbana;

9) Terre alte.

Ai Gruppi sezionali può essere attribuita dal Consiglio Direttivo particolare autonomia tecnico – organizzativa e amministrativo finanziaria, in armonia con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e dell’Ordinamento sezionale.

TITOLO VII SOTTOSEZIONI
40- Possono essere costituite nella zona di attività della Sezione una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno 50 (cinquanta) Soci ordinari o familiari. La costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione e approvata dal Comitato Direttivo Regionale.

Nella domanda di costituzione deve essere indicato l’ambito territoriale ove la Sottosezione intende svolgere la propria attività.

41- La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci della sezione.

42- Alla Sottosezione è riconosciuta piena autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

Deve presentare alla chiusura di ogni anno sociale al Consiglio Direttivo della Sezione i bilanci di esercizio.

In ogni caso la Sottosezione non intrattiene rapporti diretti con la Struttura Centrale.

43- Sono Organi della Sottosezione l’Assemblea dei Soci, la Direzione ed il Reggente.

L’Assemblea dei Soci della Sottosezione, convocata almeno una volta l’anno, assolve ad almeno le seguenti funzioni:

1) elegge la Direzione della Sottosezione;

2) adotta un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che deve essere approvato, anche nelle sue modifiche, dal Consiglio Direttivo sezionale;

3) adotta i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;

4) approva i bilanci di esercizio della Sottosezione;

5) delibera le quote associative annuali in misura, in ogni caso, non inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea dei Delegati.

Ad ogni Assemblea è invitato a partecipare il Presidente della Sezione il quale può delegare un membro del Consiglio Direttivo.

44- La Direzione si compone di 5 (cinque) membri ed elegge nel suo interno un Reggente.

Il Reggente è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci della Sezione e ha diritto di intervento.

I membri della Direzione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

45- La Sezione annualmente è tenuta a fornire i bollini per il tesseramento, in conto fiduciario, in ragione delle richieste effettuate dalla Sottosezione.

46- Lo scioglimento della Sottosezione deve avvenire conformemente a quanto disposto all’art. VI.IIII.3 dal Regolamento Generale.

47- La già costituita Sottosezione di Montefortino conforma il proprio ordinamento a quanto statuito nel presente Statuto – Regolamento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
48- Per quanto non previsto nel presente Statuto – Regolamento si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

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Viste le deliberazioni assunte all’Assemblea dei Soci del 27/01/2007, all’Assemblea dei Soci del 20/02/2010 e all’Assemblea dei Soci del 19/02/2011

Vista la determinazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del 07/02/2009

Vista la deliberazione del 01/12/2012 del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con Atto n. 50

E’ approvato definitivamente lo Statuto-Regolamento del Club Alpino Italiano

– Sezione di Fermo che sostituisce lo Statuto-Regolamento assunto dalla Sezione di Fermo all’atto della sua ricostituzione nel 1967 e sue successive modificazioni.

Fermo 02/12/2012

Il Presidente

Lorenzo Monelli